Novità in vista per la disoccupazione, mobilità e incentivi alle imprese
14/03/2005 – Il decreto legge sul rilancio dell’economia ha previsto una serie di misure. In ambito lavoristico quelle di maggior rilievo:
Discoccupazione (Per il periodo 1° aprile 2005 ‘ 31 dicembre 2006):
- soggetti con età inferiore a 50 anni elevazione a 7 mesi dell’ indennità
- soggetti con età pari o superiore a 50 anni elevazione a 10 mesi dell’indennità
- per i primi 6 mesi l’indennità di disoccupazione è elevata al 50%
- per i successivi 3 mesi l’indennità di disoccupazione è elevata al 40%
- per gli ulteriori mesi l’indennità di disoccupazione è del 30%
Mobilità:
- sgravi per assunzione lavoratori collocati in mobilità in base a procedura oggetto di proroga ministeriale
- la misura del beneficio consiste nel versamento dei contributi C/ditta pari a quelli per gli apprendisti
- per le assunzioni a tempo determinato il beneficio è per 12 mesi
- per le assunzioni a tempo indeterminato il beneficio è per 18 mesi
- ulteriore beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato pari al 50% dell’indennità’ di mobilità
- nelle aree ad alto tasso di disoccupazione l’ulteriore beneficio si protrae per 36 mesi
- per i lavoratori che hanno più di 50 anni l’ulteriore beneficio si protrae per 24 mesi
- per gli altri casi l’ulteriore beneficio si protrae per 12 mesi CIGS
- doppio binario per i datori di lavoro (comprese lo cooperative) in caso di assunzione di lavoratori collocati in CIGS
- sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel Meridione e nelle imprese artigiane (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990)
- oppure il 50% dell’indennità di mobilità se spettante
Mobilità e CIGS:
I lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km dal luogo di residenza hanno diritto ad una
- indennità aggiuntiva pari ad 1 mensilità dell’ indennità di mobilità in caso di lavoro a termine superiore a 12 mesi
- indennità aggiuntiva pari a 3 mensilità dell’ indennità di mobilità in caso di lavoro a termine superiore a 18 mesi
- indennità aggiuntiva pari a 3 mensilità dell’ indennità di mobilità in caso di lavoro a tempo indeterminato.
Disoccupazione:
- Nel limite di 65 giorni annui viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione anche ai lavoratori sospesi a causa di eventi transitori non imputabili all’impresa.
Decreto-Legge n. 35 del 14 marzo 2005 in G.U. del 16 marzo 2005, n. 62
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